Organismo di Mediaconciliazione
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Santa Maria Capua Vetere CE
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Siamo un ORGANISMO DI MEDIAZIONE abilitato a svolgere il procedimento di mediazione ed iscritto nell’ apposito registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia, presso il quale si svolge il procedimento di mediazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali, con la presenza di mediatori professionisti.

Modulistica Per Procedure di Mediazione e Mediazione telematica

FAQ
Domanda più comuni sulla Mediazione e Conciliazione

Aspetti Generali

La Mediazione, un termine comunemente impiegato in Italia in conformità con il D.Lgs. 28/2010 e le sue modifiche, rappresenta un processo stragiudiziale in cui due o più parti in conflitto, con l’assistenza di un Mediatore neutrale e imparziale, cercano di raggiungere un accordo amichevole per risolvere la loro controversia.
Il Mediatore svolge un ruolo fondamentale nel facilitare la comunicazione e la negoziazione, aiutando le parti a identificare i loro veri interessi e a trovare soluzioni condivise.
Sebbene la Conciliazione venga spesso considerata sinonimo di Mediazione, in alcuni casi può implicare un intervento più attivo del terzo, che potrebbe proporre soluzioni non vincolanti. Tuttavia, nella pratica e nella legislazione italiana, i due termini sono generalmente considerati equivalenti.

Come menzionato, nella prassi italiana e nella normativa attuale (soprattutto il D.Lgs. 28/2010), i termini Mediazione e Conciliazione vengono impiegati in modo intercambiabile per riferirsi allo stesso processo.
Storicamente e in altri sistemi giuridici, si potrebbe fare una distinzione tra il Mediatore, che funge da facilitatore della comunicazione e della negoziazione, e il Conciliatore, che può anche suggerire soluzioni.
Tuttavia, il modello italiano si focalizza principalmente sulla figura del Mediatore come facilitatore, senza escludere la possibilità che, con il consenso delle parti, possa avanzare proposte conciliative.

La mediazione presenta diversi benefici rispetto a un procedimento legale:

Costi ridotti: Le spese di mediazione sono generalmente molto inferiori rispetto ai costi elevati delle lunghe procedure legali (bolli, spese di notifica, onorari legali per vari gradi di giudizio, ecc.).

Tempi più brevi: La mediazione è un processo decisamente più rapido rispetto ai lunghi e incerti tempi dei procedimenti civili. Molte dispute possono essere risolte in pochi incontri.

Riservatezza: Tutto ciò che viene discusso e registrato durante la mediazione è solitamente coperto da riservatezza, a differenza delle udienze pubbliche in tribunale.

Mantenimento delle relazioni: La mediazione si propone di trovare soluzioni condivise che considerino gli interessi di entrambe le parti, facilitando la possibilità di mantenere o ripristinare relazioni (commerciali, personali, di vicinato, ecc.) che un contenzioso potrebbe compromettere irrimediabilmente.

Flessibilità: La procedura di mediazione è più adattabile rispetto alle rigide formalità del processo legale. Le parti, con l’assistenza del mediatore, possono organizzare gli incontri e le discussioni in modo più adeguato alle loro necessità.

Controllo della soluzione: In mediazione, le parti sono attori e hanno il pieno controllo sull’esito del processo. L’accordo viene raggiunto solo se entrambe le parti sono soddisfatte, a differenza di una sentenza che viene imposta da un giudice.

La mediazione può essere utilizzata per risolvere un’ampia gamma di controversie in diverse materie, tra cui (ma non solo):

  • Condominio: Liti tra condomini, con l’amministratore, ecc.
  • Diritti reali: Servitù, usucapione, azioni di rivendicazione, ecc.
  • Divisione ereditaria: Controversie tra eredi sulla divisione del patrimonio.
  • Successioni: Impugnazione di testamenti, ecc.
  • Patti di famiglia: Accordi tra familiari per la gestione e il passaggio generazionale dell’impresa o del patrimonio.
  • Locazione: Sfratti per morosità, contestazioni sul contratto, ecc.
  • Risarcimento danni derivante da responsabilità medica e sanitaria.
  • Diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione.
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari.
  • Controversie tra consumatori e professionisti.
  • Inadempimenti contrattuali in generale.
  • Controversie tra soci di società.
  • Risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti.

La legge prevede anche dei casi di mediazione obbligatoria in alcune di queste materie come condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria.

In Italia, la Mediazione è obbligatoria in specifiche aree, come stabilito dall’articolo 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010. Queste aree comprendono:

  • Condominio
  • Diritti reali (usufrutto, uso, abitazione,…)
  • Divisione ereditaria
  • Successioni (limitatamente ai patti di famiglia)
  • Locazione
  • Comodato
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • Risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di 1 comunicazione
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari

In queste aree, chi desidera intraprendere un’azione legale deve prima tentare la mediazione. L’assenza ingiustificata al primo incontro informativo può avere ripercussioni sfavorevoli in tribunale. Inoltre, oltre alla mediazione obbligatoria, le parti hanno sempre la possibilità di optare per la mediazione in modo volontario per risolvere altre dispute.

Il Mediatore funge da terzo imparziale e neutrale, supportando le parti nella ricerca di un accordo amichevole per risolvere le loro controversie, senza avere il potere di imporre soluzioni.
La sua funzione principale consiste nel facilitare la comunicazione, chiarire le posizioni, aiutare le parti a comprendere i loro interessi reciproci e a considerare soluzioni creative e condivise. Per esercitare la professione di Mediatore in Italia, è necessario soddisfare requisiti specifici stabiliti dalla legge e dal D.M. 180/2010 e successive modifiche. Tra i requisiti principali ci sono:

  • Titolo di studio minimo di laurea triennale.
  • Completamento con successo di un corso di formazione per mediatori della durata di almeno 50 ore presso enti accreditati dal Ministero della Giustizia.
  • Iscrizione nel Registro dei Mediatori gestito dal Ministero della Giustizia.
  • Possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge.
  • Possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale.
  • Aggiornamento professionale garantito tramite la partecipazione a corsi di formazione continua.

Il Mediatore è obbligato a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite durante il processo di mediazione.

I costi della mediazione variano in base all’organismo scelto e al valore della controversia. Le tariffe sono generalmente stabilite da tabelle predefinite e considerano vari fattori.

Le parti di solito concordano sulla ripartizione delle spese; in assenza di accordo, la legge stabilisce una divisione equa.
Tuttavia, in caso di mediazione obbligatoria, se una parte non partecipa al primo incontro senza giustificazione, il giudice può ordinarle di pagare una somma equivalente al contributo unificato per il giudizio.
Le spese di avvio del procedimento.
La legge offre agevolazioni fiscali per le spese di mediazione.
Le indennità di mediazione per ogni incontro, calcolate in base al valore della controversia e alla durata del procedimento.

Il tempo necessario per un procedimento di mediazione è solitamente molto inferiore rispetto a quello di un processo legale. La normativa stabilisce che la mediazione non deve superare i tre mesi dal momento in cui viene presentata la richiesta, a meno che le parti non concordino diversamente.

Tuttavia, la durata reale può variare in base alla complessità della disputa, alla disponibilità delle parti a collaborare e alla frequenza degli incontri. Molte mediazioni si risolvono con successo in pochi incontri, spesso nell’arco di alcune settimane o al massimo un paio di mesi.

La mediazione avviene presso la sede dell’organismo scelto dalle parti o designato dal giudice nel caso di mediazione demandata. Gli organismi di mediazione sono enti pubblici o privati registrati presso il Ministero della Giustizia e operano su tutto il territorio nazionale.

Con il consenso delle parti e del mediatore, gli incontri possono tenersi anche in altri luoghi appropriati, come studi legali o sale riunioni. Inoltre, la normativa recente ha introdotto la possibilità di effettuare la mediazione in modalità telematica, permettendo la partecipazione a distanza delle parti e del mediatore.